CASERTA – A Nunzio Mari, nostro amatissimo e compianto compagno di viaggio che ha sempre contraddistinto ogni momento della sua breve e intensa vita con la gentilezza e la disponibilità non comuni e che un amaro e tragico destino ha privato noi tutti del suo sorriso e della sua gioia di vita!
Caserta, fondi pensione sotto attacco nel Libro Verde
La Democrazia della Discussione
“…Il diritto e l’economia devono avere al centro la questione della giustizia socialeâ€, John Rawls ,Teoria della Giustiziaâ€
Quando, in estate, concordai con il mio Direttore Responsabile, Luigi Ferraiuolo, sull’esigenza di realizzare, per gli aspetti in relazione con la rubrica da me curata, un focus sul Libro Verde, fui, contemporaneamente, assalito da due sensazioni: l’una di entusiasmo, l’altra di preoccupazione.
Sapevo che il compito che mi attendeva non era semplice: la portata delle possibili conseguenze sotto il profilo economico e sociale intrinseche al Libro Verde erano, per loro natura, e nel loro insieme vaste e profonde.
Ma, giusto o sbagliato che sia, e qui c’è tutto il mio entusiasmo, ho ritenuto opportuno, contribuire, nel mio piccolo, alla comprensione di alcune delle complesse dinamiche, di origine previdenziale, oggi in discussione, e, allo stesso tempo, per quello che mi compete, di attivare un processo di discussione.
LA PREMESSA
Tutto questo non è un caso: la genesi sta nell’affascinante tesi di Amartya Sen (è nella sua lezione che sta l’origine del titolo del presente contributo), che ho potuto conoscere ed apprezzare, attraverso la lettura dell’ultimo lavoro (1) di un indiscusso autorevole economista e giurista quale Guido Rossi; secondo l’economista indiano, premio nobel per l’economia del 1998, la vera base della democrazia non sta tanto nel diritto di voto ma quanto proprio nella discussione: sta tutta qui la molla che ha azionato questo mio interesse a voler fornire un contributo alla discussione. (2)
IL LIBRO VERDE
Ma procediamo con ordine: cos’è il Libro Verde? Il Libro verde null’altro è che un documento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, realizzato con lo scopo di fornire la possibilità di una consultazione pubblica con l’intento di stimolare una discussione (?) sulle questioni in tema di Welfare da esso sollevate.
In conseguenza di ciò, e uso le espressioni in esso riportate, ed “…al termine di questa consultazione, le principali opzioni politiche identificate nelle risposte delle istituzioni centrali, delle Regioni e degli enti locali, delle parti sociali, delle associazioni professionali e di volontariato, dei centri di ricerca e di tutti gli altri soggetti – inclusi i singoli cittadini che vorranno fornire un loro contributo – saranno condotte a sintesi in un Libro Bianco sul futuro del modello sociale. Il Governo, in coerenza con esso, formulerà le proposte in materia di lavoro, salute e politiche sociali per l’intera legislaturaâ€.(3)
Tra le diverse problematiche che il Libro Verde pone alla nostra attenzione, sono due gli aspetti, relativi essi alle scelte che il lavoratore è chiamato a fare in tema di Previdenza Complementare che, a mio avviso, meritano qualche seria riflessione, soprattutto in previsione di futuri possibili interventi legislativi del Governo, relativi:
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alla reversibilità della scelta del lavoratore
e
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alla portabilità del contributo datoriale.
“…Il principio ispiratore deve essere lo stesso che ha già trovato ampi consensi e qualche positiva realizzazione nel caso del sistema previdenziale. Senza dubbio, in un sistema multipilastro, lo stato svolge comunque un ruolo importante, attraverso il sistema delle agevolazioni fiscali. A questo proposito appare opportuna una riflessione circa gli strumenti più appropriati per una maggiore diffusione della previdenza complementare e dei fondi sanitari complementari, attraverso la reversibilità – a determinate condizioni – della scelta del lavoratore e la eventuale “portabilità †ad altri fondi del contributo del datore di lavoroâ€.(Libro Verde)
LA CONTRATTAZIONE
Entrando ora nello specifico, e limitatamente alle due questioni che intendo qui approfondire, preferisco, non per difetto di motivazioni, riportare, piuttosto che le mie convinzioni, tutto ciò che è alla base di esse quali, nello specifico, le più qualificate tesi di autorevoli esponenti della dottrina il cui paradigma di riferimento affida alla contrattazione collettiva un ruolo centrale ed una funzione socialmente rilevante: tutto ciò, nel rispetto della tanto invocata democrazia della discussione, resta comunque e sempre discutibile; ma è incontrovertibile il fatto che gli indirizzi che qui riporto sono configurabili a tutti gli effetti come la dottrina prevalente e, soprattutto, cosa più importante, coincidono con l’impianto concettuale (e che nelle intenzioni dell’Esecutivo si vorrebbe modificare) del D.Lgs 252/2005 che di fatto ha già positivamente riformato la materia della previdenza complementare.
Sulla paventata possibilità di attuazione, in controtendenza, quindi, con l’attuale prescrizione della norma, della reversibilità della scelta del lavoratore, ritengo di fondamentale importanza riportare le considerazioni del prof. Pessi, ordinario di Diritto del lavoro e Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Luiss di Roma.
Il Pessi, infatti, in un recente articolo (4), non solo ritiene la irreversibilità della scelta del lavoratore in tema di previdenza complementare, una condizione non negoziabile, ma, anzi, auspica, quale elemento fondamentale per la implementazione del secondo pilastro e nell’interesse del lavoratore e dei suoi futuri livelli pensionistici (che si spera quanto più dignitosi possibili), l’obbligatorietà della adesione alla previdenza complementare. Egli sostiene, infatti, che, “…Per incentivare le adesioni alla previdenza complementare l’obbligatorietà è una via a portata di mano: non serve una nuova legge, basta applicare i contratti collettivi di lavoro. Ed è una mossa necessaria per garantire nel futuro un tenore di vita dignitoso a chi oggi è al lavoro. L’adesione è prevista e regolamentata dai contratti di lavoro collettivi, che definiscono a ogni rinnovo l’ammontare e le modalità di contribuzione al fondo. Il primo comma dell’articolo 39 della Costituzione riconosce ai sindacati il potere di stipulare contratti collettivi con efficacia normativa per tutti i lavoratori iscritti alle associazioni stipulanti, nonché per i lavoratori i cui contratti individuali facciano rinvio a quello collettivo. La Corte Costituzionale nel 2000 ha riconosciuto che la previdenza complementare assolve alla stessa funzione di quella obbligatoria(art. 38 Costituzione, 2 comma); e che qualsiasi norma di legge che limitasse l’accesso alla previdenza complementare è incostituzionale. E’ vero che il conferimento del Tfr, perché regolato dalla normativa di primo livello, non può essere obbligatorio, ma le parti potrebbero accordarsi per applicare la norma ai neoassunti: chi resta perplesso non destinerà più di una quota marginale della propria retribuzione, ad esempio lo 0,1%. Chi sarà convinto potrà scegliere di aderire anche con il Tfr e altro ancoraâ€
LA PORTABILITA’
Per quel che concerne, invece, il secondo aspetto, quello relativo cioè alla c.d. portabilità del contributo datoriale (5), ritengo significativo, così come ribadito da Domenico Mezzacapo, in un recente seminario sul tema (6), quello che di recente è stato affermato da un’autorevole esponente (Persiani) della dottrina secondo cui: “… l’interpretazione che vede nella sola contrattazione collettiva la fonte del diritto al contributo datoriale in caso di trasferimento dovrebbe essere privilegiata, per rispetto dei principi costituzionali che presiedono all’esercizio dell’autonomia collettiva.
A sostegno di tale ricostruzione vengono addotte una serie di argomentazioni:
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In primo luogo, il diritto al trasferimento del contributo datoriale non potrebbe essere considerato un corollario del principi di libertà di adesione e di libertà di scelta della forma pensionistica, perché l’adesione al fondo sindacale comporta una sottordinazione delle scelte individuali del lavoratore in ordine alla gestione del risparmio previdenziale a quelle operate dall’autonomia collettiva a tutela dell’interesse comune.
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D’altra parte, alla previsione pattizia che impone un contributo a carico del datore di lavoro aderente al fondo sindacale corrisponde un diritto di credito nei confronti del datore di lavoro di cui è titolare il fondo pensione e non il singolo lavoratore. Quest’ultimo, dunque, esercitando la facoltà di trasferimento al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva disporrebbe di un diritto di cui non è titolare.
In definitiva, se è la contrattazione collettiva a creare l’obbligazione contributiva, tale obbligazione potrebbe trasferirsi esclusivamente alle condizioni previste dalla fonte che la ha creata.
Argomentando diversamente, si assisterebbe ad una deroga ai principi generali in materia di efficacia soggettiva del contratto collettivo: l’obbligo di finanziamento contrattualmente assunto dal datore di lavoro esclusivamente nei confronti di un determinato fondo negoziale, a seguito dell’esercizio da parte del lavoratore della facoltà di trasferimento discrezionale della posizione previdenziale, si convertirebbe in un obbligo di finanziare il sistema di previdenza complementare, in tutte le variegate tipologie di forme pensionisticheâ€
LA VOCE.INFO
A supporto di questo indirizzo dottrinale , vorrei non solo citare il prof. Tursi, che in un suo autorevole intervento sulla Voce.Info, quotidiano di informazione economica, ha ribadito che il rispetto di un obbligo contrattuale è valevole esclusivamente tra le parti contraenti proprio in virtù di un elementare principio del diritto dei contratti, †…in base al quale i diritti e gli obblighi creati dal contratto valgono solo tra e per le parti contemplate nel contratto, e non per parti terze“ (7) ma, anche, nuovamente, lo stesso prof. Pessi, il quale ritiene di fondamentale importanza per la discussione introdurre ulteriori elementi discriminatori sull’esistenza di un eventuale facoltà in capo al lavoratore della portabilità del contributo del datore di lavoro, cioè:
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il ruolo dell’autonomia privata collettiva
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la funzionalizzazione, decretata dalla Corte Costituzionale, della previdenza complementare a quella obbligatoria
Sui punti, così si esprime: “…Si tratta, qui, di riconsiderare che l’ordinamento ha riconosciuto e costituzionalizzato l’autonomia privata collettiva come espressione di un autonomo ed originario potere regolativi delle formazioni sociali, cui è affidato il compito di realizzare le finalità che il costituente ha identificato per la piena realizzazione della persona umana. Questo originario ed autonomo potere regolativo non può subire limitazioni nel suo esprimersi verso i soggetti che volontariamente hanno costituito la formazione sociale. E’ proprio questo l’effetto dell’autonomia privata collettiva. La libertà è nel costituirla e/o nell’aderirvi; ma non può concretizzarsi nel rifiuto delle sue regole o soltanto di alcune di esse. E’ questo il motivo per cui tutto si gioca nella afferenza al secondo comma dell’art.38 Cost.; perché senza il richiamo al quinto comma dello stesso articolo, l’autonomia privata collettiva opera verso gli iscritti con la stessa efficacia della legge. E d’altro canto, in coerenza alla sentenza della Corte Costituzionale, la funzionalizzazione della previdenza complementare a quella obbligatoria non può comportare la promozione di un incremento delle forme previdenziali al quale il lavoratore potrebbe rivolgersi, ma esclusivamente il presidio che tutte le forme abbiano una regolazione coerente alla funzione per cui sono agevolate e protette e, insieme, la salvaguardia del libero esplicarsi dell’autonomia privata collettivaâ€(8).
Appare quindi chiaro che in Italia, a più riprese, e anche solo la recente campagna di stampa di questa estate ne è la palese dimostrazione (9), riemerge il dibattito sulla necessità di un modello previdenziale articolato su tre pilastri con l’obiettivo, sempre più esplicito, di pervenire così ad un drastico ridimensionamento del sistema pensionistico pubblico.
IL SISTEMA PENSIONISTICO
In passato, a dire il vero, per una serie di cause quali il deficit strutturale di sistema ed una grave crisi finanziaria del paese, si erano già determinate, come da me evidenziato in un precedente contributo (10), le condizioni per una radicale e necessitata riforma delle pensioni che, nelle intenzione del legislatore, superava e, allo stesso tempo, tentava di sterilizzare molti dei limiti che avevano caratterizzato il precedente sistema a ripartizione di tipo retributivo, riuscendo, quindi, con l’introduzione del sistema di tipo contributivo, a coniugare l’equità sociale e intergenerazionale, principali caratteristiche proprie del sistema a ripartizione, con l’efficienza economica del sistema contributivo.
L’Italia è sicuramente ai primi posti quanto a capacità di controllare la dinamica della spesa pensionistica: bisognerà comunque verificare la dimensione della cosiddetta gobba demografica coincidente, da un punto di vista temporale, con il pensionamento, intorno al 2030, dei c.d. baby boomers (11) e che conseguentemente potrebbe incidere in modo maggiore in termini di spesa sul Pil.
In Italia, quindi, non occorre né una nuova riforma delle pensioni, né una svolta, che abbia le caratteristiche di una privatizzazione, in termini di efficienza del modello di previdenza complementare realizzato con la 252 del 2005, ma piuttosto il completo dispiegamento degli effetti della stessa.
Il pilastro pubblico deve restare, a mio avviso, quello fondamentale e prevalente, e deve, altresì, garantire un significativo tasso di sostituzione (12) tra pensione e reddito da lavoro ed, inoltre, deve essere integrato, per la conseguente riduzione della copertura pubblica, risultante dalla riforma, in ottica contributiva, del sistema pensionistico del 1995 (Legge Dini e s.m.i.), da un sistema complementare su base volontaria (obbligatoria?).
PILASTRO PUBBLICO: NON ACCETTABILE LA MORTE
Non è accettabile, a mio modesto avviso, alcuna proposta che tenda ad una sistematica devitalizzazione del pilastro pubblico (13), tale da generare una pensione minima di base con la conseguente intenzione di sostituirlo con un sempre più crescente ruolo del pilastro privato: facendo ciò si disconoscerebbe la fondamentale funzione dei compiti di redistribuzione equitativa diligentemente svolto dal sistema pubblico che purtroppo sono estranei ed andrebbero perduti se si fosse in presenza di una esclusivo dispiegamento della capitalizzazione privata.
Rispetto alle incertezze del futuro è quindi importante difendere il giusto mix ripartizione/capitalizzazione così come delineato dalla riforma: la ripartizione certamente è sensibile all’invecchiamento della popolazione e agli andamenti negativi dell’occupazione, ma può contare sul maggiore tasso di solidarietà e fornire garanzie rispetto ai rischi di inflazione e di investimento.
I regimi a capitalizzazione, invece, possono, si, offrire maggiori rendimenti, ma sono maggiormente esposti ai rischi di inflazione e volatilità dei mercati finanziari, pertanto è opportuno riservare loro una funzione complementare: in questo senso c’è da lavorare molto per la costruzione di un solido pilastro complementare, non solo, mettendo a punto tecniche di gestione in grado di ridurre la casualità delle prestazioni ma anche, e su questo punto sono tutti d’accordo, intervenire in modo cospicuo sul deficit di informazione che grava sul lavoratore per meglio evidenziare gli elementi di convenienza per l’aderente alla previdenza complementare.
SOLIDITA’
Proprio nell’ottica di un sano sviluppo di un solido pilastro di previdenza complementare, che assolva fino in fondo ai suoi compiti istituzionali, sarebbe, invece, opportuno e necessario non prescindere da serie ed effettive valutazioni comparative tra le diverse forme pensionistiche complementari: cioè,tra le forme collettive (Fondi Pensione Chiusi e Fondi Pensioni Aperti ad adesione collettiva) e quelle individuali (adesione individuale a Fondi Pensione Aperti e Piani Individuali Pensionistici).
Lo sviluppo dei fondi contrattuali, infatti, piuttosto che di quelli non afferenti alla contrattazione collettiva, non interessa soltanto i lavoratori che potranno avvalersi delle conseguenti economie di scala per ridurre i costi di gestione, e che potrebbero ulteriormente abbassarsi con l’ipotesi della fusione dei Fondi Pensione chiusi, ma riguarda l’intero paese che ha bisogno di nuovi veicoli di investimento capaci di innovare in modo sano i nostri mercati finanziari.
Indicativo è, nel merito, il fatto che è il c.d.a. dei Fondi Pensione chiusi a stabilire le strategie di investimento ed a esercitare funzioni di controllo, mentre affida le risorse a gestori professionali che decidono in piena autonomia. Restano, invece, nella titolarità del Fondo i diritti di voto relativi alle azioni possedute e ciò, particolare non secondario, mette questo nuovo qualificato operatore finanziario nella possibilità di incidere sulla governance delle imprese partecipate: a ben vedere, sono proprio queste caratteristiche a fare dei Fondi Pensione chiusi i nuovi investitori istituzionali di cui si sente la mancanza nel panorama finanziario italiano.
I FONDI PENSIONE
I Fondi Pensione aperti, infatti, non possono che aumentare la massa di risparmio gestita da banche e assicurazioni, senza introdurre, quindi, nessuna novità negli assetti del capitalismo italiano.
Appare ora opportuno, quindi, nei termini di comparazione tra FPc e FPa sottolineare in estrema sintesi che:
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I FPa non possono che aumentare la massa di risparmio gestita da banche e compagnie di assicurazioni, senza introdurre nessuna novità negli assetti istituzionali del capitalismo italiano.
Mentre nei FPc:
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Il CdA del Fondo Pensione chiuso, stabilisce le strategie di investimento ed esercita funzioni di controllo, mentre affida le risorse finanziarie a gestori professionali
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Restano nella titolarità del Fondo Pensione chiuso i diritti di voto relativi alle azioni possedute
In questa ottica, infatti, così come illustrato in un saggio da di Corato e Lorenzetti (14), la letteratura finanziaria e l’evidenza empirica suggeriscono, anche se non in modo così netto, che l’istituto dei Fondi Pensione Negoziali, relativi cioè alla contrattazione collettiva, può esplicare molteplici effetti positivi sui mercati finanziari.
In particolare la letteratura sottolinea:
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il ruolo di stimolo per una più efficiente allocazione delle risorse nello spazio e nel tempo, ottenuta attraverso un’elevata diversificazione fra paesi e strumenti con diverso profilo di rischio;
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l’effetto positivo sugli standard di controllo del rischio e sull’efficienza dei gestori finanziari, il contributo all’aumento dell’efficienza ed alla riduzione dei costi del sistema dei pagamenti e delle transazioni finanziarie, attraverso lo sviluppo di market makers capitalizzati, dotati di sistemi informatici efficienti, in grado di assorbire transazioni rilevanti e di fornire liquidità al mercato;
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il miglioramento degli standard contabili e della trasparenza aziendale, la riduzione delle asimmetrie informative, oltre all’aumento dell’attendibilità dei prezzi di mercato;
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la correlazione positiva fra sviluppo dei fondi pensione e dei mercati azionari, e similmente, la possibilità che i fondi pensione possano agevolare i processi di privatizzazione nazionale
In definitiva, se appare oggettivamente indiscutibile, la necessità di una equilibrata quanto necessaria implementazione del secondo pilastro a capitalizzazione, non lo stesso può dirsi per le modalità con le quali ciò dovrebbe avvenire, almeno secondo le intenzioni degli estensori del Libro Verde, attraverso cioè lo svilimento della contrattazione collettiva, e della sua universalmente riconosciuta funzione sociale.
Sarebbe quindi opportuno, piuttosto che gravare i cittadini con incomprensibili ulteriori e dispendiose innovazioni al sistema pensionistico, coincidenti con il mutare delle maggioranze politiche, consentire:
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il completo dispiegamento degli effetti della precedente recentissima riforma
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un impegno, comune ai due schieramenti di maggioranza ed opposizione, ad accrescere tra i lavoratori l’ informazione:
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sulla reale situazione delle finanze pubbliche,
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sulle criticità intrinseche al sistema pensionistico pubblico, che hanno poi reso necessarie le riforme che dagli inizi degli anni novanta ad oggi hanno portato il legislatore ad introdurre un sistema pensionistico misto (al pilastro pubblico obbligatorio a ripartizione se ne è affiancato un’altro privato a capitalizzazione),
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sulla ineluttabile necessità , per la conseguente minore solidarietà intergenerazionale, di ogni lavoratore, alla completa partecipazione al sistema pensionistico misto nel suo complesso, attraverso, quindi, l’adesione alla previdenza complementare.
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Giovanni Viggiano
1) Guido Rossi, Perché filosofia, Edizioni San Raffaele, 2008
2) Amartya Sen, in proposito, sostiene “…che i problemi, pur se complessi, attraverso la discussione possono anche trovare una soluzione. Ma con un fondamentale corollario: alla maggiore discussione e consapevolezza dei problemi dovrà necessariamente corrispondere un diverso contributo allo specifico apporto del lavoro di ognuno. Se alla democrazia tocca ritrovare il proprio agorà in una discussione costante, questo cambiamento non può non ripercuotersi nell’ambito del lavoro con l’accrescimento di una maggiore capacità critica. Sta al cittadino inserirsi in questa discussione, e sta all’Europa, oggi, rivendicare il ruolo di democrazia globale della discussione.
La democrazia è oggi come un contratto di adesione, con una marcata asimmetria informativa in cui una delle due parti detiene un pacchetto di conoscenze a cui la parte opposta non ha accesso, ma affinché questa struttura non si riveli contraria al cittadino, affinché cioè possa garantire la parte più debole e non vessarla con una mancanza d’informazione, al cittadino dovrebbe essere costantemente garantita una possibilità critica così da rompere quella asimmetria che è il conflitto epidemico.
3) La vita buona nella società attiva, Libro Verde sul futuro del modello sociale, Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, 25 Luglio 2008.
4) PLUS24-Il Sole 24 Ore, Sabato 7 Giugno 2008.
5) Consistente nella facoltà concessa al lavoratore, di trasferire la posizione maturata da una forma pensionistica all’altra del sistema di previdenza complementare, comprensiva del contributo del datore di lavoro così come definito dalla contrattazione collettiva.
6) La possibilità che l’impegno di concorrere al finanziamento del piano di previdenza complementare del dipendente, assunto dai datori di lavoro in sede di contrattazione collettiva, “segua†il lavoratore nel caso in cui questi decida di partecipare a una forma pensionistica diversa da quella connessa al proprio rapporto di lavoro assume, dunque, una grande rilevanza, perché finisce inevitabilmente per condizionare l’esercizio della facoltà di trasferimento e, in ultima analisi, la stessa libertà di adesione ad alcune forme pensionistiche piuttosto che ad altre.
L’art. 14, comma 6, ultimo periodo, prevede che, in caso di esercizio della facoltà di trasferimento, il lavoratore ha diritto a che sia versato alla forma pensionistica prescelta anche l’eventuale contributo a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi. Si tratta di stabilire se la fonte del «diritto» menzionato dalla disposizione sia direttamente la legge o non, piuttosto, esclusivamente la contrattazione collettiva. Occorre chiarire, conseguentemente, se i limiti che il contratto collettivo è abilitato a porre possano arrivare al punto di annullare il diritto indicato dalla legge e se, nel silenzio della disciplina pattizia, tale diritto debba considerarsi escluso. Non a caso la disposizione è stata al centro di un acceso dibattito che rispecchia i contrapposti interessi dei soggetti chiamati a gestire le forme pensionistiche complementari nell’ottica di equiparazione e concorrenza delineata dalla riforma: le associazioni sindacali, da una parte, e il mondo degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e delle assicurazioni, dall’altro.
Relazione di D. MEZZACAPO Ricercatore di diritto del lavoro – Università di Roma La Sapienza, Università di Macerata – Facoltà di Scienze politiche; Seminario sul tema “Il trattamento di fine rapporto e i fondi pensioneâ€, Macerata, 16 maggio 2008.
7) “…La portabilità del contributo datoriale è questione insidiosa sotto il profilo politico-sindacale e giuridico. Obiettivo esplicito della legge delega (la 243 del 2004) era la parità concorrenziale tra le diverse forme pensionistiche complementari. Ma così il principio di libera concorrenza impone di trasformare un obbligo contrattuale valevole nei rapporti tra le parti contraenti, in un obbligo a favore di qualunque fondo pensione.
Oggi, i lavoratori ai quali si applica il contratto collettivo (nazionale o aziendale) istitutivo di un fondo pensione “contrattuale”, se decidono di aderire a una forma pensionistica individuale anziché al fondo contrattuale, come la legge italiana consente loro di fare fin dal 2000, non possono pretendere che il datore di lavoro versi al fondo “non contrattuale” i contributi che sarebbe stato tenuto a versare a quello “contrattuale”.
Analogamente, decorso il periodo minimo stabilito dalla legge, o a seguito di cessazione o mutamento del rapporto di lavoro, se decidono di abbandonare il fondo contrattuale per aderire a un fondo pensione istituito da un’azienda bancaria o assicurativa, hanno sì diritto a trasferirvi l’intero capitale accantonato nel fondo di provenienza, ma non a pretendere la cosiddetta “portabilità ” del contributo contrattuale gravante sul datore di lavoro.
Questo in virtù di un elementare principio del diritto dei contratti, in base al quale i diritti e gli obblighi creati dal contratto valgono solo tra e per le parti contemplate nel contratto, e non per parti “terze”. Armando Tursi 07.11.2005.
8) In più, per una sempre più attenta e corretta valutazione del caso di specie, il prof. Pessi ritiene opportuno valorizzare altri due elementi quali, la comparabilità dei costi tra le due tipologie pensionistiche (collettiva ed individuale), e il diritto di scelta :“…Se, infatti, si ritiene che sussista la libertà di adesione ed insieme la libertà di scelta, risulta evidente che questa facoltà viene esercitata per via di confronto tra i costi delle due tipologie, collettiva ed individuale. Ma qui, tuttavia, è il presupposto che deve essere in discussione. Infatti, se la portabilità è un diritto meritevole di un adeguato apparato protettivo, così come confermato dal d.lgs. n. 252/2005 (attuativo della legge delega n. 243/2004), questo diritto non deve necessariamente comportare il riconoscimento della sussistenza di un altro e diverso diritto, quello di opzione in ordine alla collocazione del proprio schema previdenziale, laddove lo stesso sia stato originato da una fonte collettiva e, conseguentemente, sia ancorato, diremmo naturaliter, ad un gruppo sociale di riferimento. Al di là , infatti, delle convincenti riflessioni di Boeri e Brugiavini in ordine alla impossibilità per il lavoratore, in difetto di un’adeguata informazione, di poter utilizzare a proprio vantaggio le possibilità di scelta, è a mio avviso da contestare lo stesso riconoscimento di un diritto di scelta, laddove la previdenza complementare sia riferibile, quanto alla sua origine, ad un atto di autonomia collettiva. Roberto Pessi, La nozione costituzionalmente necessitata di Previdenza Complementare:un commento,La previdenza complementare in Italia, il Mulino,2006
9) “…Previdenza complementare. Le critiche al testo della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip). Adesioni, delibera con polemica. Assogestioni accusa Covip: agli†aperti†e Pip regole più dure che ai negoziali.â€(PLUS24-Il Sole 24 Ore-Sabato 7 Giugno 2008 “…Adesioni da incentivare. Dopo gli interventi di Mario Draghi e Maurizio Sacconi. Tfr, prove tecniche per l’opzione reversibile. Anche ad “aperti†e Pip i contributi datoriali. Dopo la pausa estiva i colloqui ufficiali…†(Plus24-Il Sole 24 Ore Sabato 5 Luglio 2008). “…La previdenza? Funziona a provvigione.
Fondi Pensione: Consulenti in pressing. Tfr, un anno dopo. Adesioni, riscossa di “aperti†e Pip. Crescita del 20% per le polizze nel semestre. Frenano i fondi negoziali. Rendimenti in calo…â€(PLUS24-Il Sole 24 Ore- Sabato 12 Luglio 2008). “…Previdenza complementare. Dopo il sorpasso delle forme individuali su quelle collettive nel primo semestre 2008. Negoziali al contrattacco sulle adesioni ai Pip. Verifiche sul deflusso dai categoriali alle compagnie. Il nodo dei costi…â€(PLUS24-Il Sole 24 Ore-Sabato 19 Luglio 2008).
“…Primo pilastro, sono molti i “cigni neriâ€. Previdenza: E’ sicura la tua pensione? Crescita economica, inflazione e invecchiamento della popolazione sono i fattori di instabilità delle renditeâ€. (PLUS24- Il Sole 24 Ore-Sabato 6 settembre 2008).
10) Previdenza, da L’Eco di Caserta una guida alla sopravvivenza nel mare magnum di norme di oggi, Eco di Caserta, 16 Maggio 2008.
11) Espressione, mutuata dagli Stati Uniti, ed utilizzata per indicare le generazioni, coincidenti con il boom demografico, nate tra i 1943 e il 1960; nella previdenza l’espressione è usata in riferimento alla tipologia di calcolo del sistema pensionistico di riferimento, nella fattispecie il retributivo; a collocamento in pensione ultimato delle generazioni in questione, il retributivo lascerà definitivamente spazio al contributivo.
12) Consistente esso nel rapporto tra la prima rata di pensione e l’ultima retribuzione.
13) Così come prevista, per esempio, nella nota ipotesi di studio, formulata dagli autorevoli esperti Castellino-Fornero, meglio nota col termine di opting out, che, in sintesi, prevede l’introduzione di un sistema complementare privato a capitalizzazione finanziato non solo con l’impiego del Tfr, già previsto dall’attuale normativa, ma con l’addizione di un ulteriore gettito finanziario prodotto dalla conseguente riduzione dell’aliquota di contribuzione obbligatoria al sistema pubblico, ritenuto in termini macroeconomici e finanziari inefficiente.
14) I Fondi Pensione. Gli effetti sui mercati finanziari, Il pilastro debole, I sistemi previdenziali
