L esperto risponde: Pensione, come andarci, quando, con che valore…

CASERTA – Gentilissimo dott. Viggiano,

sono una Biologa di 46 anni che ha lavorato, dal 1990 al febbraio di quest’anno, come dipendente per due distinte aziende del settore farmaceutico sommando, all’incirca, 18 anni di contributi. Quando potrò andare in pensione? E, soprattutto, di che valore sarà la mia pensione ed, infine, cosa potrei fare per migliorare un eventuale deficit?

Lettera firmata

 

Gentilissima Dottoressa,

 

la sua lettera tratta argomenti alquanto complessi e spinosi ed i suoi quesiti, diciamo così, toccano diversi profili e, conseguentemente, le risposte ai suoi dubbi, che cercherò di argomentare, attraverso questa rubrica, saranno articolate in più punti.

Un primo profilo riguarda, secondo l’ultima Riforma delle Pensioni, intervenuta dopo l’approvazione della c.d. Legge sul Welfare (frutto del Protocollo di luglio 2007 sottoscritto da Governo e Parti Sociali), i requisiti per la pensione.

La Legge sul Welfare, tenendo anche conto della c.d. Riforma Dini del 1995 (L.335/95), la quale pondera e fa discendere diversi effetti dell’anzianità di servizio conseguita al 31 dicembre del 1995, secondo il seguente schema, così stabilisce:

 

Anzianità al 31 dicembre 1995 Requisito pensione di vecchiaia Requisito pensione di anzianità Requisito pensione di invalidità/inabilità Requisito pensione superstiti Criterio di calcolo della pensione
Almeno 18 anni Minimo di 20 anni di contributi e 65 anni di età (60 per le donne) 35 anni di contributi e 62 anni di età (a regime), oppure 40 anni di contributi a prescindere dall’età Minimo 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente Minimo 15 anni di contributi, oppure solo 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso Retributivo (l’importo della pensione si determina in relazione alle ultime retribuzioni percepite)
Meno di 18 anni Minimo di 20 anni di contributi e 65 anni di età (60 per le donne) 35 anni di contributi e 62 anni di età (a regime), oppure 40 anni di contributi a prescindere dall’età Minimo 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente Minimo 15 anni di contributi, oppure solo 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso Misto: retributivo fino al 31.12.95; contributivo dal 1.1.96 in poi
Nessuna Minimo di 5 anni di contributi effettivi e 65 anni di età (60 per le donne), oppure 35 anni di contributi e 62 anni di età (a regime) Minimo 40 anni di contributi(con esclusione dei versamenti volontari) indipendentemente dall’età Minimo 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente Minimo 15 anni di contributi, oppure solo 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso Contributivo (l’importo della pensione si determina in relazione ai contributi effettivamente versati dal lavoratore durante l’arco dell’attività lavorativa)

Un secondo profilo, invece, attiene al modo in cui potrebbe conseguire anni utili al raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di vecchiaia.

Nella fattispecie Lei potrebbe utilizzare lo strumento dei contributi volontari, che l’assicurato, qualora sia interrotto o cessato il rapporto di lavoro che ha dato luogo all’obbligo dell’assicurazione pensionistica, può utilizzare, conservando i diritti derivanti dall’assicurazione predetta, oppure raggiungendo i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento volontario di contributi nell’assicurazione stessa.

 

Oppure potrebbe, altresì, utilizzare lo strumento del riscatto, per il quale il lavoratore assicurato può ottenere, a pagamento, la copertura assicurativa di periodi per i quali non vi è stato il versamento contributivo.

 

Il riscatto, tra l’altro, è ammesso per recuperare anche periodi di studi universitari corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio al termine dei quali siano stati conseguiti i titoli di: diploma universitario, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca.

 

Il riscatto può essere chiesto anche solo per una parte del periodo di durata del corso con esclusione di quelli fuori corso e per i periodi già coperti da contribuzione.

Le operazioni di riscatto e versamento volontario prevedono l’esborso di una certa somma: ai fini della scelta di quale dei due strumenti utilizzare, sarebbe per Lei opportuno recarsi presso il suo ente di previdenza obbligatoria per un preventivo assolutamente non impegnativo dei costi da sostenere.Vale la pena segnalare, comunque, che l’art.13 del d.lgs. n. 47/2000 ha equiparato, ai fini Irpef, i contributi “versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza”, ai contributi obbligatori.

Motivo per cui, le somme versate a titolo di riscatto e/o contribuzione volontaria , sono interamente deducibili dal reddito imponibile Irpef.

 

Un terzo profilo riguarderebbe, invece, la possibilità circa l’utilità dell’investimento del tfr, maturato e liquidato, in una forma di capitalizzazione pura ed a rendimento minimo garantito e con una durata coincidente con l’età di accesso alla pensione di vecchiaia che almeno limiterebbe nel tempo gli effetti dell’erosione, di tipo inflazionistico e di potere di acquisto, del tfr liquidato.

Un quarto profilo, infine, riguarderebbe la possibilità di incrementare, attraverso lo strumento della previdenza complementare (geneticamente nata proprio per coprire il gap tra le prestazioni pensionistiche definite con il vecchio metodo di calcolo, quello retributivo, ed il nuovo, quello contributivo: D.Lgs 124/93) la pensione pubblica, che nel suo caso risulterebbe alquanto ridotta causa il non raggiungimento dei requisiti della pensione di anzianità e per gli effetti della legge Dini.

Le forme di previdenza complementare, alle quali potrebbe, nel suo caso, aderire, semplificando il discorso, sono tre.

 

§ Una prima, relativa ai Fondi Chiusi/Negoziali, di adesione collettiva, che nascono (le parti che danno vita alla Forma di Previdenza Complementare vengono geneticamente definite Fonti Istitutive) in seguito alla stipula di contratti o accordi collettivi (c.d. contrattazione collettiva), anche di livello aziendale (ad es. metalmeccanici, chimici, edili, ecc), e sono “riservati” a tutti i lavoratori che appartengono a quella determinata categoria, oppure ai lavoratori di una determinata azienda che ne hanno costituito uno.

 

§ Una seconda categoria, relativa ai c.d. Fondi Aperti, di adesione sia individuale che collettiva, istituiti da Banche, Società di intermediazione mobiliare (Sim), Compagnie di assicurazione e Società di gestione del risparmio (Sgr), destinati a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti e soci di cooperative per i quali non siano stati istituiti Fondi Pensione Negoziali.

 

§ Una terza, infine, relativa ai c.d. Pip e Fip (Piani e Forme individuali pensionistiche), in cui l’adesione è su base individuale e si concretizza attraverso la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita con c.d. finalità previdenziali e destinati a tutti, senza esclusione alcuna, soprattutto per chi non ha possibilità di adesione alle prime due forme di previdenza complementare.

 

Nel suo caso, l’accesso alla prima forma di previdenza complementare non Le sarebbe precluso, in quanto è attivo il c.d. “Fondo Famiglia”, il Fondo Pensione Nazionale Complementare per i Destinatari del D.Lgs. 565/96.

La scelta tra quale delle tre Forme di Previdenza Complementare è la più adatta, spetta solo a Lei; mi permetto solo suggerirLe che nella valutazione dovrebbe ponderare attentamente i costi di gestione, la conoscenza dei mercati finanziari, la flessibilità ed i rischi dello strumento prescelto.

 

Per chi volesse proporre quesiti o farsi chiarire dubbi, si può scrivere alla mail: info@ecodicaserta.it, indicando nell’oggetto l’esperto risponde.