Caserta, per la Cassazione legittimo il processo su Cosentino: nel merito si vedrà

ROMA – Non c’e’ stata alcuna giustizia ad orologeria nei confronti del sottosegretario all’economia Nicola Cosentino ed e’ ’adeguata’ alla gravita’ delle accuse la
richiesta del suo arresto spiccata dalla magistratura napoletana per concorso esterno in associazione camorristica.

In particolare per aver favorito l’ascesa del clan dei casalesi – prima dei Bidognetti e poi degli Schiavone – nel business dei rifiuti, al quale Cosentino, che e’ anche coordinatore regionale
della Campania per il Pdl, avrebbe partecipato in prima persona da ’cogestore’ nella societa’ ’Eco4’, in cambio di voti per le elezioni alle quali si e’ candidato, sotto le insegne di diversi
partiti (dal Psdi ad Alleanza nazionale a Forza Italia), dal 1990 al 2006.

Lo sottolinea la Cassazione nella sentenza 8158, 14 pagine depositate oggi nelle quali spiega perche’, nell’udienza svoltasi lo scorso 28 gennaio, ha bocciato l’istanza di Cosentino contro le misure cautelari.

A caldo Cosentino, che non ha ancora avuto copia della sentenza, ha commentato dicendo che ’il gip ha ben motivato usando i materiali probatori a sua disposizione, cioe’ le dichiarazioni dei collaboratori, ma cio’ non significa affatto che quei materiali siano ’veri’. La mia linea di difesa rimane immutata: chiedero’ di essere immediatamente processato per vedere riconosciuta la mia assoluta innocenza’.

Tornando ai punti salienti toccati dalla Suprema Corte, innanzitutto, si rileva che nessuno dei sette motivi di ricorso presentati dai legali del sottosegretario ’puo’ trovare accoglimento’. Sulla presunta mancata acquisizione di una memoria difensiva, la Cassazione replica che il documento, invece, ’risulta agli atti e il gip lo ha menzionato in numerosi passi dell’ordinanza’.

Con riferimento alla decisione del pm di non ascoltare le spontanee dichiarazioni che Cosentino voleva rendere, i supremi giudici spiegano che nessuna norma impone al pm di sentire l’indagato per ’non pregiudicare le sue strategie investigative’. A proposito della tesi della tardiva iscrizione del politico nel registro degli indagati, sulla scia della quale lo stesso Cosentino ha parlato di inchiesta ’a orologeria’ scattata mentre era il candidato in pectore del Pdl per la Campania, la Cassazione definendola ’inconsistente’ obietta che non c’e’ stato alcun ritardo.

Anzi non e’ ancora scaduto ed e’ ’tuttora in corso’ il ’termine biennale di durata massima delle indagini preliminari, stabilito dalla legge per il reato di cui all’art. 416 bis’ dal momento che e’ a
partire dal 2008 che l’imprenditore Gaetano Vassallo, ora collaboratore di giustizia ed ex socio occulto del boss Francesco Bidognetti in ’Eco4’, ha indicato in Cosentino il ’referente politico’ dei casalesi.

Dichiarazioni confermate da ’numerosi riscontri documentali, intercettativi e dichiarativi’. Alla contestazione di inutilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche provenienti da altri procedimenti, la Cassazione ribatte che la lamentela e’ ’priva di fondamento’ trattandosi di ’atti di indagine sull’attivita’ del clan dei casalesi, rispetto al quale e’ stata addebitato al
Cosentino il concorso esterno’.

Insomma il procedimento e’ lo stesso solo che al sottosegretario e’ contestato il concorso
esterno e agli altri l’associazione. Pollice verso anche per i due motivi con i quali si voleva scalfire la consistenza degli elementi di prova: per i supremi giudici, nel ragionamento fatto
dal gip, ’non possono riscontrarsi lacune su punti essenziali, avendo il giudice ritenuto credibili i chiamanti in reita’ o in correita’ ed esistenti i necessari riscontri, e reputate attendibili e spontanee le dichiarazioni accusatorie con argomentazioni complete e plausibili’.