Napoli, la Regione Campania aggiorna le agevolazioni tariffarie in favore delle categorie protette

NAPOLI – La Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 14 – Trasporti e Viabilità – con pubblicazione sul Burc n. 58, ha approvato, con deliberazione n. 1437 del 11 settembre 2009, lo schema di accordo con le aziende di trasporto pubbliche e private operanti in Campania (Fittel, Anav e Consorzio Unicocampania), inerente la definizione delle agevolazioni, per l’anno 2010, in favore delle categorie protette.

Il provvedimento conferma le agevolazioni tariffarie fissate col precedente accordo approvato con deliberazione n. 1111 del 4 luglio 2008 che prevedeva, per gli utenti appartenenti alle categorie protette di cui al comma 1, articolo 15, della L.R. 11 agosto 2005, n. 15 (Mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, Invalidi per lavoro, Sordomuti e Invalidi civili) uno sconto sugli abbonamenti annuali di qualsiasi tipologia, secondo le tabelle 1 e 2 allegate alla nuova deliberazione n. 1437, oppure la totale gratuità dell’abbonamento.

Nello specifico, l’accordo prevede:

– uno sconto del 70% sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti legittimati con un reddito ISEE superiore ad euro 6.967,00, con la restante parte del valore del predetto titolo di viaggio, a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 200,00.

– uno sconto del 80% sul valore facciale del corrispondente titolo di viaggio (abbonamento annuale) per i richiedenti legittimati con un reddito ISEE inferiore ad euro 6.967,00 con la restante parte del suddetto titolo di viaggio a carico del beneficiario che, comunque, non potrà essere superiore ad Euro 150,00.

– un abbonamento annuale gratuito

per gli invalidi civili con un grado di invalidità pari al 100% e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

per i non vedenti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio di cui alla prima categoria della tabella A allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui.

per gli invalidi per lavoro con grado di invalidità pari al 100% e con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui;

per i sordomuti con reddito personale non superiore a Euro 4.132,00 annui.