CASERTA – Da oggi, 15 settembre, e fino al 15 aprile 2010 sarà possibile aderire allo scudo fiscale, per la regolarizzazione delle attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero in violazione della normativa relativa al monitoraggio fiscale.
Lo strumento, ormai alla terza edizione, consentirà di sanare e riportare in patria capitali (ma anche opere d’arte) illegalmente detenuti all’estero. Questo ad esclusione di chi ha già procedimenti in corso.
La normativa é applicabile nei seguenti casi:
– mancata dichiarazione di attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero nel quadro RW della dichiarazione
– infedele dichiarazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute alle estero nell’ambito del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
I soggetti che vi potranno usufruire sono
Persone fisiche, società semplici, società di capitali, enti non commerciali residenti e trust, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e enti commerciali.
La nuova edizione dello scudo fiscale si rivolge ai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che, anteriormente al 31 dicembre 2008, hanno esportato o detenuto all’estero capitali e attività senza osservare le disposizioni sul cosiddetto
“monitoraggio fiscaleâ€.
Le attività patrimoniali e finanziarie potranno essere:
Se detenute presso uno stato UE:
– regolarizzate, mantenute presso lo stato estero UE, ove potranno essere “regolarizzate” tutte le attività finanziarie o di diversa natura, immobili, oggetti preziosi opere d’arte ecc.
– rimpatriate semplicemente nel territorio italiano.
Se detenute presso uno stato extra UE:
– esclusivamente rimpatriate nel territorio italiano, attraverso il così detto “rimpatrio giuridico”, mediante il quale le attività finanziarie ovunque detenute dovranno essere affidate ad un intermediario italiano, SGR, SIM. Banca, fiduciaria residenti
L’imposta straordinaria dovuta è determinata con l’aliquota del 50 per cento sul rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate. Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l’operazione di
emersione. In sostanza, quindi, l’imposta straordinaria è pari al 5 per cento del valore delle attività indicate nella dichiarazione riservata.
Il modello insieme alle istruzioni per la compilazione e alla tabella con i cambi per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati.
è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
