CASERTA -Nuove restrizioni per evitare assembramenti nel corso delle festività natalizie. Il sindaco di Caserta Carlo Marino ha firmato un’ordinanza, concordata nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che prevede una serie di misure volte a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19.
Nello specifico l’ordinanza sindacale n.81 prevede:
-Â Â Fino al 6 gennaio 2021, è vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico.
-Â Â Â Nei giorni 19 e 20 dicembre 2020, dalle ore 11.00 alle ore 22:00, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle ordinanze regionali, il divieto, per più di tre persone esclusi i familiari conviventi, di stazionamento ed assembramento, (fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati negli esercizi commerciali) in tutto il territorio comunale.
-Â Â Nei giorni 19 e 20 dicembre 2020, su tutto il territorio Comunale, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle ordinanze regionali:
divieto di consumazione di alimenti e bevande, esclusa l’acqua, nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico già a decorrere dalle ore 11.00;
per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti), divieto di asporto di bevande, esclusa l’acqua, già a decorrere dalle ore 11.00;
Qualora, con apposito provvedimento del Ministro della Salute, la regione Campania dovesse essere classificata “area gialla”, sarà consentita l’attività di ristorazione solo con servizio al tavolo, all’interno dei locali e senza possibilità di servizio all’aperto.
“Un provvedimento sofferto ma necessario – ha spiegato il sindaco Carlo Marino – che abbiamo definito con il prefetto, il questore e tutto il Comitato per l’Ordine pubblico, al fine di contenere il contagio ed evitare di disperdere i sacrifici fatti da tutti in questi ultimi mesi. Non possiamo permetterci di vanificare quanto di buono fatto in questo periodo grazie al senso di responsabilità di tutti cittadini. Il divieto di assembramento per più di tre persone è stato disposto intanto per il prossimo fine settimana ma siamo pronti ad estenderlo, se necessario, anche ai prossimi weekend ed ai giorni festivi e prefestivi. Anche le altre città della provincia stanno valutando la possibilità di adottare analoghi provvedimenti”.
Di seguito sintesi dell’Ordinanza n. 81 del 18/12/2020:
OGGETTO: Ordinanza ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/00 – Divieti e limitazioni per il periodo natalizio.
VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
VISTO che la Campania é stata destinataria per oltre 3 settimane delle più stringenti misure di cui all’art.2, in quanto collocata, con Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 in uno scenario di massima gravità (area rossa);
VISTO che con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 dicembre 2020, a seguito della nuova classificazione del rischio, la Campania é stata collocata in area cosiddetta arancione, scenario di elevata gravità, risultando pertanto ad essa applicabili le misure di contenimento stabilite dall’articolo 1 del citato D.P.C.M. 3 dicembre 2020;
CONSIDERATO che il Comitato Provinciale Ordine Pubblico e Sicurezza, convocato in data 15 dicembre 2020, ha richiesto al Sindaco di Caserta un orientamento in ordine alla adozione di possibili misure di contenimento della circolazione delle persone e della prevenzione di quei comportamenti sociali che potrebbero determinare un aggravamento del rischio di diffusione del contagio, pregiudicando il permanere delle condizioni alla base della succitata Ordinanza del Ministro della Salute;
CONSIDERATO che nella succitata riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica i partecipanti hanno condiviso le preoccupazioni in ordine alle criticità che si potrebbero registrare durante il fine settimana e le festività natalizie, come già rilevato in occasione della festività dell’Immacolata, in cui una notevole massa di persone ha affollato le principali vie dello shopping determinando situazioni di assembramento, nei pressi di bar e locali di ritrovo della c.d. “movida”, nonostante i serrati controlli delle Forze dell’Ordine sul rispetto delle misure di contenimento indicate nel DPCM;
CONSIDERATO che all’esito della su indicata riunione il Questore e il Prefetto hanno valutato favorevolmente la possibilità di intervenire sui comportamenti sociali ipotizzando il ricorso all’adozione di un’ordinanza sindacale di divieto di stazionamento nelle zone centrali della città ed in altri quartieri della città caratterizzati dalla concentrazione di esercizi di ristorazione, unitamente al divieto di consumazione di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, anticipato a partire dalle ore 11.00;
CONSIDERATO che il COC, interessato ad esaminare tale problematica, nella seduta del 16/12/2020, alla presenza del Sindaco, ha condiviso come il sovraffollamento ed il rischio di contagio assume connotati di rilevante gravità per effetto del grande afflusso di consumatori nelle vie cittadine vocate al commercio per gli acquisti natalizi, nonché delle abitudini consolidate nella cittadinanza di affollare gli esercizi di somministrazione nelle giornate prefestive e festive;
VALUTATO che Il COC ha ritenuto pertanto opportuna l’adozione di un provvedimento sindacale che preveda il divieto di stazionamento nelle aree cittadine in cui si verificano fenomeni di affollamento originati da una pluralità di cause concorrenti quali la presenza di numerosi esercizi commerciali al dettaglio e di attività di somministrazione, nonché da abitudini sociali consolidate quali il passeggio, ovvero il consumo di cibo e bevande in aree pubbliche o aperte al pubblico;
CONSIDERATO che é condivisa l’opinione che interventi di contenimento dei contatti sociali appaiono necessari in relazione all’elevata incidenza del numero di persone in quarantena/isolamento sulla popolazione residente; un peggioramento dell’andamento epidemiologico determinerebbe un ulteriore aggravio, nonché criticità organizzative, per l’erogazione dei servizi di medicina territoriale, dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, a carattere domiciliare nonché, nei casi con insorgenza di sintomi non lievi, un conseguente sovraccarico delle strutture ospedaliere;
CONSIDERATO che il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all’iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo (comunque ampiamente soddisfatto attraverso gli attuali orari di apertura come consentiti dal combinato disposto delle norme richiamate in premessa per le aree cosiddette gialle);
CONSIDERATO che è interesse pubblico primario -in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare tenendo conto della specifica capacità di risposta del sistema sanitario regionale -di contenere il rischio del diffondersi del virus e che il presente provvedimento ha una efficacia temporale molto limitata ed è suscettibile di variazioni in base alla valutazione dell’impatto delle misure assunte a livello nazionale e/o regionale, sull’evolversi della dell’andamento epidemico;
CONSIDERATA quindi la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, con riferimento all’intero territorio comunale di Caserta, in questa fase, limitatamente alle giornate del 19 e 20 dicembre 2020, preveda il divieto di stazionamento delle persone nelle aree (vie e piazze) cittadine di tutta la città nonché il divieto di asporto e di consumazione di cibi e/o bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo cui “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs.31 marzo 1998, n. 112 secondo cui “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
VISTO l’art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri fissati dalla Regione;
VISTO altresì l’articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare, in coerenza con la normativa emergenziale vigente, provvedimenti contingibili e urgenti limitativi della libertà di stazionamento che siano in grado di contrastare efficacemente il fenomeno dell’eccessivo sovraffollamento di zone nella città;
VISTO altresì l’art. 25 comma 3 della legge 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell’art.54 del TUEL, è stata inviata con nota n. 121207 del 16/12/2020 la preventiva comunicazione al Prefetto, per la predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione anche nelle forme collaborative tra le diverse forze di Polizia;
ORDINA
1. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al tutto il 6 gennaio 2021, è vietato il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico.
2. Nei giorni 19 e 20 dicembre 2020, dalle ore 11.00 alle ore 22:00, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle ordinanze regionali, il divieto, per più di tre persone esclusi i familiari conviventi, di stazionamento ed assembramento, (fatte salve eventuali code per garantire gli accessi contingentati negli esercizi commerciali) in tutto il territorio comunale.
3. Nei giorni 19 e 20 Dicembre 2020, per tutto il territorio Comunale, ad integrazione dei divieti già previsti dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle ordinanze regionali: •divieto di consumazione di alimenti e bevande, esclusa l’acqua, nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico già a decorrere dalle ore 11.00;
•per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti), divieto di asporto di bevande, esclusa l’acqua, già a decorrere dalle ore 11.00;
4. Qualora, con apposito provvedimento del Ministro della Salute, la regione Campania dovesse essere classificata “area gialla”, sarà consentita l’attività di ristorazione solo con servizio al tavolo, all’interno dei locali e senza possibilità di servizio all’aperto.
AVVERTE CHE
•Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
•A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all’art.11 della Legge n. 689/81.
La presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti governativi, legislativi, regionali e comunali già adottati limitatamente ai periodi e le giornate sopra indicate
DA’ ATTO
– che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, sulla base di monitoraggi intermedi sull’andamento epidemiologico;
– che la presente ordinanza resterà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio on line del Comune di Caserta con efficacia notiziale, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/90,
– ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto -è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).
