Caserta, Covid-19: Nuova ordinanza di Marino su attività scolastica

CASERTA – Pandemia epidemiologica da Covid-19. Nuova ordinanza nr. 71 dell’8/12/2020 emanata dal sindaco Carlo Marino  per ricordare che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale dirigente sanitario della città. Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio della città di Caserta. La presente ordinanza revoca, annulla e sostituisce l’ordinanza sindacale n.70 del 05 dicembre 2020.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/12/2020, avente efficacia a far data dal 04 dicembre 2020 e, in particolare, le disposizioni d cui all’art.2 (Ulteriore misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di alto rischio);

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 Dicembre 2020, nella quale si stabilisce, tra l’altro, che la Regione Campania viene inserita in “ zona arancione ”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28/11/202” Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19.

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale” ed in particolare i seguenti punti:

E’ demandato all’Ufficio scolastico regionale di individuare, di concerto con i dirigenti scolastici, forme flessibili per la fruizione di una didattica integrata in modalità sincrona e/o asincrona da parte degli studenti, tenuto conto dei singoli contesti, anche familiari;

VALUTATO CHE : – con nota dell’ASL Caserta del 3/12/2020 sono stati comunicati all’Ente i risultati dei tamponi antigenici effettuati sulla platea scolastica della città di Caserta , per un totale di 507 Documento firmato digitalmente tamponi , con esiti negativi, così ripartiti: docenti n. 150 – conviventi docenti n. 29– personale ATA n. 19 – conviventi personale ATA n. 4 – studenti n. 174 – genitori o familiari n. 201. – il dato trasmesso a questo Ente, dall’ASL di Caserta, non è uno screening significativo rispetto ad una platea scolastica che, per le scuole di competenza comunale, vede l’iscrizione di oltre 6.000 alunni,

numero al quale aggiungere il corpo insegnante (poco più di 700 unità) ed il personale ATA ( poco più di 500 unità ), inoltre non fa comprendere se tale screening sia stato effettuato su un campione di popolazione scolastica frequentante le scuole di competenza comunale o quelle di competenza provinciale; – dai dati giornalieri messi a disposizione dall’ASL di Caserta sull’evoluzione del contagio da COVID-19, si registra una curva epidemica in città ancora alta, con un numero di casi positivi, alla data del 7/12/2020, pari a 739 persone ;

tal dato, pur essendo in miglioramento rispetto a quello delle settimane precedenti, conferma ancora le condizioni critiche in materia di igiene e sanità pubblica nella città di Caserta e fanno comprendere che i provvedimenti restrittivi fin qui adottati (ordinanze comunali, regionali e DPCM) hanno consentito un significativo miglioramento della curva epidemiologica anche in vista della campagna vaccinale di prossima programmazione sul territorio regionale;

VISTA l’Ordinanza Regionale n.95 del 07 dicembre 2020 che, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania :”restano sospese, con decorrenza dal 09 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda, delle classi della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernente i laboratori;

restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto Scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza”;

RITENUTO che occorre provvedere al fine di prevenire un aggravamento della situazione epidemiologica nella città di Caserta e di scongiurare un inversione della tendenza al miglioramento rilevata nelle ultime due settimane e in coerenza con il piano nazionale di vaccinazione anti-Covid; VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che:

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

DATO ATTO CHE: ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all’applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

ORDINA Con decorrenza dal 09 Dicembre 2020 e fino al 23/12/2020, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, sono individuate le seguenti misure:

1) la sospensione delle attività educative in presenza della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza della prima classe e della seconda classe della scuola primaria;

2) restano consentite, in presenza, le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;.

3) La possibilità delle attività educative di cui a punto 1) della presente ordinanza, vista la peculiare criticità accertata in città, potranno essere consentite, previa specifica autorizzazione di apertura, solo dopo che l’ASL di Caserta, oppure le Direzioni Scolastiche pubbliche e private abbiano fatto pervenire a questo Ente, i dati relativi ai risultati dello screening sanitario effettuato, su base volontaria, ai sensi di quanto previsto dall’ordinanza della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020 n. 93 del 28/11/2020 e n.95 del 07 dicembre 2020 e che tali dati siano ritenuti significativi per un eventuale decisione ;

4) La ripresa delle attività scolastica in presenza, valutato lo screening sanitario pervenuto a questo Ente, sarà comunque condizionata a uno screening quindicinale, su base volontaria, tramite distretto sanitario o tramite laboratorio privato autorizzato, previsto per alunni, famiglie degli alunni, personale docente e non docente, i cui dati andranno trasmessi a questo Ente tramite posta elettronica certificata, e se ritenuti significativi, rispetto alla platea scolastica della singola scuola, saranno valutati ed eventualmente oggetto di provvedimento autorizzativo.

Invio di un report settimanale, da parte dei Dirigenti Scolastici delle Scuole pubbliche e private, relativamente alle presenze di alunni e personale docente in classe, indicando la percentuale degli assenti giornalieri e tali dati dovranno essere trasmessi al Comune di Caserta tramite posta elettronica certificata. 

Una sanificazione della struttura scolastica, con cadenza settimanale, e relativa trasmissione dell’attestazione di sanificazione, tramite posta elettronica certificata.

Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, per quanto riguarda la scuola primaria (esclusa la classe prima), secondaria di primo grado e di secondo grado restano ferme le disposizioni di cui all’Ordinanza Regionale n. 95 del 7/12/2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 nonché le disposizioni regionali vigenti alla data del presente provvedimento.