CASERTA – “Abbiamo emesso una nuova ordinanza che arricchisce e meglio qualifica la nostra azione a tutela degli animali, disciplinando modi e forme della conduzione dei cani in città. Ringrazio l’assessore Stefano Mariano e il consigliere comunale Ferdinando Piscitelli che si sono adoperati per la migliore definizione di questa nostra attività, con la quale ribadiamo la necessità del rispetto degli animali di compagnia, amici importanti di grandi, piccoli e anziani”. Lo annuncia il sindaco Pio Del Gaudio.
“Ciò che serve ora – prosegue il sindaco – e che nuovamente chiedo ai cittadini casertani proprietari di cani è l’osservanza delle norme che invece continuamente vengono disattese, in dispregio al decoro di aree pubbliche cui tutti dovremmo tenere, non solo l’Amministrazione che le gestisce e ne cura la manutenzione. Né può accadere ancora che la Polizia Municipale sia tenuta a riservare energie e tempo per controllare in città una situazione che invece dovrebbe essere regolata innanzitutto dal senso civico di tutti”. “Mi auguro – conclude il sindaco – di poter presto affermare che la buona educazione dei cittadini casertani proprietari di cani ha raggiunto un livello che possa essere soddisfacente per tutti noi e per la buona immagine di Caserta”.
COMUNE DI CASERTA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
ORDINANZA N. 120 del 16-04-2014
Oggetto: disciplina della tenuta e conduzione dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici pubblici e sui mezzi df trasporto pubblico.
IL SINDACO
Preso atto che la materia della disciplina della tenuta degli animali d’affezione in generale e dei cani in particolare è sempre più oggetto di attenzione da parte delle persone, che si manifesta sia attraverso una crescente sensibilità verso i bisogni degli animali che attraverso una continua richiesta di codificazione, soprattutto a livello locale, dei comportamenti per una corretta conduzione dell’animale nei luoghi pubblici garantendo al tempo stesso l’incolumità delle persone , la tutela della salute e dell’igiene, il benessere dell’animale;
Ritenuto, pertanto, necessario stabilire, per quanto di competenza e fatte salve le norme regionali e nazionale che disciplinano la materia, precise disposizioni per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico, che garantiscano, a! tempo stesso, il benessere dell’animale, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale, l’incolumità delle persone e la tutela dell’igiene e della salute pubblica;
Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320- Regolamento dì Polizia Veterinaria-, il quale stabilisce che, nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l’uso del guinzaglio e, se prevista, della museruola, avendo cura che non sporchino e non creino disturbo e danno alcuno, ai cani è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, ai locali ed uffici aperti al pubblico, prevedendo la possibilità, da parte del responsabile dell’esercizio pubblico o commerciale, ovvero dei locali ed uffici aperti ai pubblico, di adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco;
Visto il regolamento comunale di polizia urbana, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 18/12/2000;
Vista l’ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, art.50;
Nel rispetto della normativa sovraordinata in materia
ORDINA
- Acceso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l’accesso alle aree pubbliche o aperte al pubblico, compresi i parchi ed i giardini, a condizione che siano trattenuti al guinzaglio e che siano dotati di museruola qualora previsto dalle norme statali.
Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni solide ed è tenuto alla loro raccolta, dove per idonei strumenti è da intendersi apposite pinze, palette, sacchetti di plastica, sacchetti monouso adeguati alla raccolta, in modo da garantire la completa pulizia dell’area e la immediata asportazione degli escrementi di animali.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
E’ vietato l’accesso dei cani nelle aree destinate al gioco dei bambini quando queste sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
2. Accesso negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici aperti ai pubblico.
I cani accompagnati dal proprietario o da! detentore possono accedere a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, ai locali ed uffici aperti al pubblico, a condizione che ogni proprietario o detentore conduca un solo cane, trattenuto al guinzaglio e dotato di museruola se previsto dalle norme statali, avendo cura che non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno.
II responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha
l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni, dove per idonei strumenti è da intendersi
apposite pinze, palette, sacchetti di plastica, sacchetti monouso adeguati alla raccolta, in
modo da garantire la completa pulizia dell’area e la immediata asportazione degli
escrementi di ammali.
Il responsabile dell’esercizio pubblico o commerciale, ovvero dei locali o uffici aperti al pubblico, può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco ed esposizione di specifico avviso visibile dall’esterno dei locali o uffici.
E’ vietato l’accesso dei cani nei luoghi sensibili quali ambulatori medici, asili e scuole; ne è consentito l’accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.
3. Accesso sui veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico.
E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale.
I proprietari o detentori che conducono i cani sui mezzi di trasporto pubblico devono avere cura che gli stessi non sporchino o non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura e devono utilizzare il guinzaglio e la museruola se previsto dalle norme statali.
Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
4. Vigilanza, sanzioni e disposizioni finali.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero che non sia sanzionato dalle vigenti norme regionali o statali, le violazioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
E’ abrogata ogni altra norma comunale in materia di conduzione dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico, in contrasto con la presente ordinanza.
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale e pubblicizzata nelle forme ritenute più appropriate.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione al tribunale Amministrativo della Campania, ovvero entro centoventi giorni al Capo dello Stato.
Dalla Casa Comunale
Il Sindaco
Dott. Pio Del Gaudio
