CASERTA – In tempi di magra per molti Comuni, con debiti fuori bilancio, adesso ci si è messa anche la Corte Costituzionale.
Infatti, la Corte con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha stabilito che la T.I.A. presenta tutte le caratteristiche di un tributo e che, pertanto non è inquadrabile tra le entrate non tributarie ma costituisce una mera variante della TARSU (Tassa sui rifiuti Solidi urbani).
Ne consegue che alla Tia è inapplicabile l’imposta di valore aggiunto. Successivamente, in data 19 agosto u.s., la stessa Corte con la sentenza n. 18487 ha ribadito un concetto molto semplice: “in caso d’indebita applicazione dell’Iva, legittimato a chiedere il rimborso all’Erario è sempre il cedente o il prestatore del servizio e mai il cliente (tra cui i consumatori finali).
Questo principio sarà molto utile in caso di contenzioso in materia di T.I.A. per il recupero dell’Iva indebitamente pagata. Non è improponibile, infatti, che gli enti locali interessati possano rifiutare il rimborso, asserendo che a tal fine ci si debba rivolgere all’Erario, destinatario finale dell’Iva pagata dal cittadino in modo indebito.
E’ già accaduto, infatti, che nella fase contenziosa, precedente all’ormai nota sentenza 238/2009, alcuni Enti locali abbiano utilizzato questa tesi difensiva, oltre a quella, ormai definitivamente confutata, della natura meramente tariffaria della Tia.
La sentenza 18487/2009 citata ci consente di potere affermare, con maggiore cognizione di causa, che chi vuole avere a rimborso l’Iva sulla Tia deve rivolgersi all’Ente gestore, incombendo semmai su quest’ultimo, in qualità di prestatore del servizio e responsabile di tutti gli obblighi connessi all’Iva (fatturazione, registrazione, dichiarazione, ecc) l’azione di rimborso (ove spettante) verso l’Erario.
Resistere in giudizio contro un diritto oramai sancito dalla Corte Costituzionale, con simili ragioni o altre scuse similari, potrebbe costare molto caro agli Enti che gestiscono la Tia, che oltre a dovere ritornare l’Iva al cittadino che si attiva per il rimborso, a perdere il diritto alla detrazione sull’Iva pagata sui propri acquisti attinenti il servizio di raccolta rifiuti, potrebbe essere ulteriormente condannati ha pagare le spese legali ed il risarcimento per lite temeraria al cittadino che adisse le vie giudiziarie.
Certo, fra qualche mese potremo vedere gli effetti di queste sentenze, una cosa è certa, che l’Ente gestore si troverà sommerso di richieste, vedrà svuotare le proprie casse, mentre gli utenti usufruiranno di un notevole sgravio sulle bollette.
Le richieste di rimborso, vanno indirizzate sia al gestore del servizio che al Comune di competenza unitamente alle fotocopie delle fatture e delle rispettive quietanze riferiti agli ultimi cinque anni. Per i moduli già predisposti ci si può rivolgere ai CAF, ai patronati, ho collegarsi sui siti internet delle associazioni dei consumatori. Salvatore Arcidiacono
