E qualche giorno fa anche la Regione Campania aveva bocciato gli autovelox

NAPOLI – E per coincidenza anche la Regione Campania in questi giorni lavorava sugli autovelox, per limitarli ed eliminarli. La Regione ha disciplinato con legge n. 10 del 22 luglio 2009 la regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di propria proprietà.

Ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocità, devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell’uso dei mezzi di trasporto. Non è consentito l’uso repressivo di tali apparecchi.

Per la installazione degli apparecchi di misurazione della velocità su tutte le strade di proprietà regionale è necessario il parere preventivo della regione Campania.

Tutti gli apparecchidevono essere installati esclusivamente a livello stradale, con esclusione di pali per la sopraelevazione e di altri dispositivi che possano comportare la mimetizzazione o l’occultamento degli stessi.

Le postazioni di controllo fisse e mobili installate sulla rete stradale di proprietà regionale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

In particolare, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale devono essere segnalate:

a) per le postazioni fisse con segnali stradali luminosi a messaggio variabile;

b) per le postazioni mobili con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

I dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.

Tra la segnalazione e l’autovelox deve esserci una distanza di quattro chilometri.

La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati.

Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza di apposizione.

I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato.