Roma, Draghi firma il decreto per 3.450.000 dipendenti pubblici

ROMA – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo. Il decreto è stato emanato per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Vediamo in dettaglio le novità che riguardano le PA, le aziende private e i lavoratori: 

1 – Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm del 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, che tali controlli, per consentire l’organizzazione del lavoro ed evitare ritardi e code agli ingressi, siano effettuati almeno 48 ore prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

Nelle pubbliche amministrazioni, l’accertamento .dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
– Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

-  L’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

-  Per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

– Per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale, e la Piattaforma nazionale-DGC.

2 -I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il Covid-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3 – Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione Verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4 – Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green Pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza Green Pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green Pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro.

Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza Green Pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificati non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.
 
5 – I controlli ai lavoratori dipendenti da società di servizi, devono essere effettuati da entrambe le amministrazioni, sia dalla PA presso il quale svolge la propria somministrazione, che dalla azienda privata che somministra i servizi..
 
6 – L’uso del Green Pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore (sanificazione dei locali, mascherine, distanziamento e disinfettazione delle mani.

7 – I clienti non sono tenuti a verificare il Green Pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

8 – Il titolare dell’attività di parrucchiere, estetisti e altri operatori di servizi alla persona, deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

9 – Tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

10 – Nei casi di specifiche esigenze, il datore di lavoro deve verificare il possesso del Green Pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore per esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del Green Pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
11 – Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul Green Pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Chi è soggetto all’obbligo

Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo  i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata.

Sono esclusi soltanto gli utenti: 

In attesa di rilascio di valida certificazione Verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.

Per le verifiche, oltre all’App gratuita “Verifica C-19”. saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università.

Maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita

Ogni amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale.