CASERTA – il CSV Asso.Vo.Ce. dice no al “Regolamento di attuazione della regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 ad oggetto “Legge Regionale per la Dignità e la Cittadinanza Sociale. Attuazione della Legge 8 Novembre 2000, 328â€.
Il Settore Assistenza Sociale A.G.C. 18 della Giunta Regionale della Campania con Delibera n. 1129 del 19 giugno 2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 45 del 13 Luglio 2009, sottopone all’approvazione del Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto, l’approvazione del suddetto regolamento.
In particolare
-l’articolo 14, comma 5, della L.R. n. 11 del 23 ottobre 2007, attribuisce alla Regione la funzione di regolamentare l’apporto dei centri per il volontariato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
-l’articolo 14, comma 7, della L.R. n. 11 del 23 ottobre 2007, stabilisce che la Regione
regolamenta le modalità e le procedure per l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato al
registro regionale del volontariato.
Il regolamento, piovuto dal cielo, non convince chi opera nel sociale – afferma Gennaro Castaldi Presidente del CSV Asso.Vo.Ce.- , infatti pur richiamando in più punti, oltre che la legge sulla dignità sociale, anche altre normative vigenti in materia di volontariato (prima tra tutte il Decreto Ministeriale dell’8 ottobre 1997 “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioniâ€, nonché la stessa 266/91, la Legge quadro sul volontariato), di fatto le svuota di significato e minimizza il ruolo dell’associazionismo campano, rendendo di fatto i Centri di Servizio al Volontariato “proprietà †degli enti locali.
Nello specifico, alcune parti degli art. 26 – 27 e 28 sono in contrasto con l’art. 15 della legge 266/91 e con il DM 8 ottobre 1997.
Infatti, all’art. 26 del Titolo III del Regolamento: “…La Regione Campania esercita la funzione di indirizzo e di coordinamento delle iniziative svolte dai centri di servizio del volontariatoâ€.
All’articolo 28 del Regolamento, inoltre , tra i “Compiti e attività dei Centri di Servizio al Volontariatoâ€, spiccano, oltre che il sostegno e la qualificazione del volontariato anche, tra gli altri, quelli di “formulare, di propria iniziativa o su richiesta, proposte alla Regione rivolte ad implementare le azioni finalizzate al costante miglioramento dei servizi socialiâ€, nonché di “proporre e concorrere alla realizzazione di momenti di incontro tra la Regione Campania e i vari soggetti costituenti il sistema integrato di interventi e servizi sociali con ogni altro sistema informativo di offerta dei servizi alla personaâ€, diffondendo “mediante circolari, bollettini, pubblicazioni o altro tutte le informazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali svolti nel territorio campanoâ€.
All’articolo 32 del Regolamento prevede l’istituzione di un Registro Regionale del Volontariato, così come da norme del 23 ottobre 2007: chi fosse già iscritto al Registro Regionale “vecchia versione†avrà 60 giorni a partire dall’entrata in vigore del regolamento per autocertificare il possesso dei requisiti richiesti, o a trasmettere eventuali integrazioni, pena esclusione dal Registro stesso.
Le preoccupazione sul testo degli articoli su menzionati sono:
per l’art 26 toglie la facoltà l’autonomia alle organizzazioni di volontariato, di cui parlava la 266/91 – la “mamma†di tutte le leggi sul volontariato – “centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l’attività â€.
Organizzazioni e federazioni di volontariato sono inoltre escluse dalla costituzione dei CSV, d’ora in poi esclusivo appannaggio di Provincie e Comuni che “potranno istituire centri di servizio (…) a disposizione delle organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, da gestire con la collaborazione delle stesse, sempre che siano iscritte al Registro Regionale del Volontariatoâ€.
Per quanto riguarda l’articolo 28 ai Centri di Servizio si conferisce un ruolo di rappresentanza ed advocacy del Volontariato che non solo non ricercano (in quanto semmai l’obiettivo è quello di garantire l’auto rappresentatività delle associazioni), ma non risulta neppure essere contemplato nella normativa attualmente in vigore (né dall’art. 15 comma 3 dell’11 agosto 1991, né dall’art. 4 del D. M. dell’8 ottobre 1997).
Per queste ragioni, è stato chiesto – conclude Castaldi- un urgente incontro con l’Assessore Regionale alla Politiche sociali, per emendare il regolamento
Sono in ogni caso previste, in caso di risposta negativa, mobilitazioni a carattere locale per protestare contro queste norme che di fatto soffocano l’autonomia dei Csv e delle associazioni di volontariato.
