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Roma, nuovo Dpcm anti Covid: Stretta su ricevimenti in casa, cerimonie, mascherine e sport PDF Stampa E-mail
Martedì 13 Ottobre 2020 10:19

ROMA - Dopo tanto tira e molla eccola finalmente la firma del premier Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza al nuovo Dpcm che prevede nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del Covid. L’ok del Governo alla bozza è arrivata nella notte appena trascorsa.

Tra le principali novità il divieto di feste private al chiuso o all' aperto e la raccomandazione a evitare di ricevere in casa più di sei persone con cui non si conviva. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Sarà in vigore per i prossimi 30 giorni. Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali con tavoli, al chiuso o all'aperto. Torna il divieto di gite scolastiche, stop a calcetto e altri sport di contatto a livello amatoriale.

Mascherine

L'articolo 1 del dpcm stabilisce che "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande". Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".

Stadi e palazzetti

Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, "con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso.

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Lo svolgimento degli sport di contatto è consentito, da parte delle società professionistiche e, a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

Sono invece vietate tutte le gare e le competizioni connesse agli sport di contatto con finalità amatoriali.

Teatro e cinema

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Fatta salva la possibilità per le Regioni di fissare un diverso numero di spettatori in relazione a specifiche situazione territoriali.

Cerimonie, spettacoli e feste private

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Quanto alle abitazioni private, è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Scuola

Ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021.

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Bar, locali e ristoranti

Le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, sono consentite fino alle 24.00 con servizio al tavolo e fino alle 21 in assenza.

A condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.