Roma, Nuovo Dpcm Covid-19. Stretta sui locali pubblici, il provvedimento in vigore fino al 24 novembre ma le Regioni dicono no Stampa

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ROMA - Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che entrerà in vigore lunedì 26 ottobre 2020 e resterà attivo fino al 24 novembre. Stabilita la chiusura alle ore 18,00 dei locali pubblici. Su questo ha pesato il parere del CTS consegnato al governo perché secondo gli esperti La chiusura domenicale dei ristoranti sarà utile per limitare le riunioni familiari e proprio sulla base di queste considerazioni si è deciso di accettare la richiesta delle Regioni.

Ecco in sintesi i provvedimenti presi: 

Scuola

Scuole aperte per attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia che continueranno a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili con almeno il 75 per cento degli alunni con la didattica digitale da casa e, ove possibile incrementare la percentuale di studenti e modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 09,00. 

Feste, fiere, congressi e concorsi

Consentite le cerimonie religiose (matrimoni, battesimi, ecc..), vietate le feste che ne conseguono.
Stop alle sagre e alle fiere.
Fermi anche i concorsi pubblici e privati, ad eccezione di quelli riservati al personale sanitario, Protezione Civile e Scuola.

Bus e metropolitane

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. A questo proposito il governo ha chiesto ai governatori di incrementare il trasporto pubblico.

Spostamenti liberi tra le Regioni

Eliminato il riferimento ai movimenti fuori dal Comune di residenza, di conseguenza è sempre consentito lo spostamento tra Regioni. Nel Dpcm è scritto: È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Piscine e palestre

Sospese tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; nelle piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Giochi, cinema e teatri

Sono sospese le attività di sale giochi, sale Scommesse, sale Bingo e Casinò. Inoltre sono sospesi anche gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Negozi

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Bar e ristoranti

Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle 18,00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.