FARMACI URGENTI ANCHE IN ASSENZA DI RICETTA MEDICA Stampa
Scritto da Giovanna Giaquinto   
Giovedì 12 Ottobre 2006 11:00


Il farmacista è tenuto a consegnare farmaci urgenti anche se la ricetta medica è scaduta

ROMA – Da domenica 11 maggio è possibile recarsi in farmacia e ritirare, una medicina anche senza essere in possesso della relativa ricetta medica. E' quanto stabilito dal decreto ministeriale 31 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta 86 dell'11 aprile che modifica le regole in tema di acquisto urgente dei farmaci. Il farmacista può consegnare il medicinale al paziente a condizione che siano soddisfatti alcuni requisiti:

la presenza in farmacia di ricette mediche riferite al paziente con l'indicazione del farmaco richiesto; la presentazione di una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni; la conoscenza da parte del farmacista dello stato di salute del paziente;l'esibizione di un documento rilasciato dall'autorità sanitaria, o firmato dal medico curante, in cui si certifichi che il cliente soffra effettivamente della patologia per la quale il farmaco viene rilasciato.

Le regole di cui sopra, non si applicano alle sostanze stupefacenti o psicotrope che non possono essere ritirate senza presentazione di valida ricetta medica. Inoltre, per i malati cronici che abbiano bisogno di proseguire urgentemente la cura senza interrompere il trattamento - per esempio, una terapia antibiotica - possono ritirare il farmaco purchè sia presente in farmacia una prescrizione medica rilasciata in una data tale da far presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il farmaco, oppure l'esibizione di una confezione inutilizzabile o danneggiata. Nel caso in cui il paziente sia stato appena dimesso dall'ospedale, e' ammessa la consegna dei medicinali, anche iniettabili, previa presentazione di una documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno dell'acquisto, o nei due giorni immediatamente precedenti, e in cui sia raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. Il paziente, in ogni caso, deve necessariamente sottoscrivere una dichiarazione di assunzione delle responsabilità circa la veridicità del trattamento. Inoltre nel momento in cui il farmacista consegna i farmaci richiesti e' obbligato a fornire la confezione contenente il più basso numero di unità del farmaco, fatta eccezione per gli antibiotici iniettabili monodose, da rilasciare in quantità tale da assicurare la continuità del trattamento.